Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale).

      1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale sono necessari i seguenti requisiti:

          a) maggiore età;

          b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai

 

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sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

          c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

          d) certificato di abilitazione professionale all'attività, rilasciato da istituti legalmente riconosciuti;

          e) idoneità medica psico-attitudinale, attestata da certificato rilasciato da medico competente, che si deve avvalere di uno specializzato in medicina del nuoto e delle attività subacquee, ovvero che abbia conseguito un master di secondo livello in medicina subacquea, ovvero specializzato in fisiopatologia del lavoro subacqueo. Sono riconosciuti i certificati rilasciati da medici specializzati in fisiopatologia del lavoro subacqueo;

          f) nel caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi verso terzi nello svolgimento delle attività subacquee e iperbariche, inclusa l'attività in immersione.